Autore: Manlio Cammarata - 09.12.97. Dichiarazione o richiesta di
autorizzazione per gli Internet provider? Questa domanda ci ha assillato per
mesi, dopo che il decreto legislativo n. 103 del 17 Marzo 1995 aveva
liberalizzato (al contrario) anche il servizio di accesso a Internet. Solo dopo
un lungo dibattito era stata accettata un'interpretazione logica e definitiva
(si vedano gli articoli della sezione Il decreto legislativo 103/95) La riforma
delle telecomunicazioni in corso, con le nuove regole dettate dall'Unione
europea e recepite nel DPR 318/97, aveva fatto pensare che la questione potesse
essere archiviata definitivamente. Invece alcune azioni di polizia, con
ispezioni, verbali e multe, hanno riaperto il problema e sollevano nuovi
interrogativi. Rivediamo, prima di tutto, le conclusioni alle quali eravamo
giunti a suo tempo.
1) Il DLgs 103/95, articolo 3, comma 1, stabilisce che chi offre un
servizio di telecomunicazioni utilizzando circuiti commutati della rete pubblica
deve presentare una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, mentre chi
offre servizi su circuiti diretti è soggetto a una richiesta di autorizzazione.
Prima di identificare esattamente a quali servizi debba applicarsi il regime
dichiaratorio e a quali il regime autorizzatorio, è necessario chiarire in quali
casi lo stesso DLsg 103/95 sia applicabile. Il decreto regolamenta, accogliendo
nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva 90/388/CE, la concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. Ha quindi per oggetto, come è
chiaramente indicato in diversi punti del testo, l’offerta di servizi di
telecomunicazioni, così come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera d): "servizi
di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o
parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete
pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione. Si discusse, a suo tempo,
se in questi servizi rientrasse anche la fornitura di accessi a Internet. Il
quesito fu risolto in senso affermativo, anche se qualcuno ha continuato a
sostenere che si trattasse di "trasmissione di dati a commutazione di pacchetto
o di circuito". Il DPR 318/97 chiarisce definitivamente: "servizio di
telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte,
nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni,
ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e
televisivi. Dunque il DLgs 103 non si applica nei casi in cui uno o più
collegamenti diretti della rete pubblica siano utilizzati per la connessione tra
Internet provider o tra diversi nodi della rete di un provider. Questi
collegamenti non sono affittati ai fini di una "offerta", ma solo per l’uso
interno, e quindi non rientrano nell’ambito del mercato che costituisce il
presupposto per l’applicazione della direttiva. Se non vi è offerta non vi è
mercato, la fattispecie non rientra nelle previsioni del DLgs 103/95 e non è
quindi richiesta alcuna autorizzazione. Il soggetto obbligato alla richiesta di
autorizzazione (o, secondo la nuova normativa, alla dichiarazione ai fini
dell’autorizzazione generale) è invece l’organismo di telecomunicazioni che
offre la linea utilizzata per la connessione. E’ il caso di notare anche che la
disciplina del DLgs 103/95 non si applica a una serie di altri servizi tipici di
Internet, come lo housing (messa a disposizione dei locali in cui sono
installate le apparecchiature), lo hosting (messa a disposizione di spazi su
disco ed eventuali funzioni connesse), l’offerta di caselle e-mail non
accompagnata da contratti di accesso, la realizzazione di pagine in HTML,
l’offerta di accessi al pubblico da terminale (Internet caffè) e via
discorrendo. Infatti tutti questi servizi non consistono totalmente o
parzialmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali sulla rete
pubblica di telecomunicazioni.
2) Vediamo ora la vexata quaestio di quale regime, dichiaratorio o
autorizzatorio, debba essere applicato agli Internet provider. Si tratta di
interpretare l’articolo 3, commi 1 e 2 del DLgs 103/95, che qui riportiamo: Art.
3 - Offerta di servizi di telecomunicazioni 1. Quando sono utilizzati
collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma
1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono
essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la
relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti. 2. Quando sono utilizzati
collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di
cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve
essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Il problema interpretativo è sorto per il fatto che qualsiasi
servizio relativo a Internet prevede, a monte della fornitura al pubblico, l’uso
di collegamenti diretti della rete pubblica. La formulazione del comma 2,
isolata dal contesto, può intendersi anche nel senso che i collegamenti diretti
devono essere comunque utilizzati per lo svolgimento del servizio. Ma questa
interpretazione non regge alla lettura sistematica del decreto: il DLgs 103/95
non disciplina l’uso delle linee, ma l’offerta al pubblico delle stesse. Quindi,
ai fini del regime applicabile, devono essere presi in considerazione solo i
collegamenti oggetto dell’offerta, non quelli utilizzati a monte dell’offerta,
come abbiamo visto al punto 1. Se si accettasse l’interpretazione contraria,
tutti i servizi di accesso a Internet dovrebbero rientrare nel regime
autorizzatorio, rendendo inoperante il comma 1 e inutile la distinzione con le
situazioni previste dal comma 2, in totale contrasto con il terzo comma
dell’articolo 2 della direttiva 90/388. In sintesi: 1. Quando per l’offerta
(chiaramente citata nella rubrica dell’articolo 2) sono utilizzati collegamenti
commutati, i servizi possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni
dalla presentazione della dichiarazione. E’ il caso degli abbonamenti a Internet
per i privati, che prevedono l’accesso dalla normale rete telefonica commutata.
2. Quando (sempre per l’offerta) sono utilizzati collegamenti diretti, occorre
la previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni. E’ il caso degli
abbonamenti di aziende ed enti che fanno un uso intensivo di Internet, per il
quale può essere più conveniente un collegamento permanente e quindi l’uso di un
circuito diretto. In ogni caso la questione è risolta dall’articolo 4, comma 1.
del DPR n. 420 del 4 Settembre 1995: Nel caso di offerta di servizi su
collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17
Marzo l995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno
dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema
riportato nell'allegato A. Qui la definizione "offerta di servizi su
collegamenti commutati" non lascia adito a dubbi. In conclusione: il regime
dichiaratorio si applica all’offerta di accessi alla rete Internet dalla rete
telefonica generale e il regime autorizzatorio all’offerta di accessi attraverso
circuiti diretti; nessuna richiesta di autorizzazione è necessaria per l’uso di
circuiti diretti per scopi diversi dall’offerta di servizi di telecomunicazioni,
quali i collegamenti tra provider diversi o tra diverse sedi dello stesso
provider.
3) L’oggetto della discussione dovrebbe essere prossimo all’estinzione,
perché la materia è stata diversamente e definitivamente regolata dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 Settembre 1997, che accoglie, fra
l’altro, tutte le modificazioni introdotte dalla UE alla direttiva 90/388 con le
direttive 94/46, 95/151, 96/2 e 96/19. L’articolo 6, comma 30, del DPR 318/97
stabilisce: Le disposizioni del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n.103, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 Settembre 1995, n. 420, e del decreto
legislativo 11 Febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio
dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione,
sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di
autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base
delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi
previste entro centoventi giorni della loro emanazione. La formulazione è
piuttosto fumosa. Da una prima lettura sembrerebbe che nulla cambi, per il
momento, nella disciplina introdotta dal DLgs 103/95, ma una più attento esame
rivela l’assenza di qualsiasi riferimento al regime dichiaratorio (art. 3, comma
1), mentre è esplicito il rimando al regime autorizzatorio (commi 2 e 3). In
effetti il DPR 318/97 innova radicalmente la disciplina del DLgs 103/95, perché,
in applicazione delle disposizioni comunitarie, introduce un regime fondato su
"autorizzazioni generali" e "licenze individuali" (articolo 6). Con la nuova
normativa gli Internet provider (che, ai sensi dello stesso DPR, art. 1, comma
1, lettere q) e r) forniscono un "servizio pubblico di telecomunicazioni")
rientrano tutti nel regime delle autorizzazioni generali, che sostituiscono e
rendono meno onerosa la precedente disciplina dichiaratoria (le licenze
individuali sono riservate a particolari servizi, fra i quali la telefonia
vocale e mobile, e quelli che richiedano l’uso di risorse scarse). Di fatto le
nuove norme prescrivono una semplice dichiarazione per rientrare nel regime di
autorizzazione generale, che sostituisce a tutti gli effetti il regime
dichiaratorio del DLgs 103/95, indipendentemente dal fatto che il servizio sia
offerto utilizzando collegamenti commutati o diretti. Ma questo articolo,
prolungando il regime del DLgs 103/95, mantiene una disciplina più onerosa di
quella definitiva e in netto contrasto con le disposizioni europee, che
prevedono l’abolizione delle autorizzazioni non generali, ove non ricorrano
particolari condizioni di mercato o di utilizzo delle infrastrutture. Infatti,
l’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo vigente della direttiva 90/388
sancisce: La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia
vocale, dall’installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazione e di altre reti di telecomunicazioni basate sull’impiego di
radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione
generale o ad una dichiarazione. Ne consegue che dal 1. Gennaio 1998
l’applicazione dell'attuale regime autorizzatorio agli Internet provider che
offrono servizi su circuiti diretti potrebbe essere considerata illegittima ai
sensi della normativa europea.
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